Da sempre sono sensibile a qualsiasi iniziativa volta al superamento delle barriere architettoniche, lo sono sempre stata negli eventi e nei Village itineranti che organizzo, spesso dovendomi confrontare con dirigenti che hanno sempre sottovalutato la problematica e sottovalutato l’impatto sui fruitori dell’evento (spesso famiglie con bambini piccoli e anziani), e lo sono ancora di più nelle iniziative politiche; in questo senso ho promosso lo scorso anno una iniziativa in commissione municipale per la realizzazione di percorsi barrier-free. Purtroppo, come mi è accaduto negli eventi, la sensibilità non è stata alta e si è tramutato il lavoro della commissione nella realizzazione di un evento sportivo con atleti disabili.
Siccome una delle mie parole d’ordine è concretezza ho pensato che per proseguire nel lavoro fosse meglio individuare un luogo in cui poter abbattere le barriere architettoniche e nel raccogliere informazioni ho tirato giù anche una lista delle leggi e dei decreti che non solo favoriscono ma che addirittura impongono l’abbattimento delle barriere architettoniche in luoghi pubblici.
Di seguito condivido il testo della mozione che è stata presentata nel Municipio 9 di Genova da me come consigliera e capogruppo di Direzione Italia e da Roberto Gaibazzi, consigliere della Lega
MOZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA DI ACCESSO AL BELVEDERE LINA VOLONGHI
Su proposta del Consigliere Laura Gaggero – DIREZIONE ITALIA e del Consigliere Roberto Gsaibazzi – Lega
Considerato che:
- Il belvedere Lina Volonghi, si trova lungo il percorso tipico di passeggiata sul litorale effettuato giornalmente da molte persone di ogni età ed è spesso una zona di sosta lungo le passeggiate e “tappa ristoro” per le famiglie
- Il belvedere Lina Volonghi, si trova di fronte ad una storica gelateria e sopra all’impianto della Sportiva Sturla frequentato da moltissimi sportivi e da molte famiglie
- Per accedere alla terrazza del belvedere si devono superare due scalini che possono essere problematici sia per le mamme con passeggino che per persone con difficoltà motorie (anziani o disabili)
Ritenuto che:
- pare assolutamente prioritario l’obiettivo della accessibilità dei luoghi pubblici e di aggregazione a tutti gli utenti
Visto:
- il D.P.R n.384 del 27 aprile 1978 “Regolamento di attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.”, sostituito dall’art. 32 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
- La Legge n. 41 del 1986 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, conosciuta anche come la “Legge finanziaria 1986”, che rimanda al rispetto delle disposizioni previste nel D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 per il conseguimento dell’autorizzazione da parte di progetti di costruzione, o ristrutturazione, di opere pubbliche. Tale legge stabiliva cheeEntro un anno dalla sua entrata in vigore le Amministrazioni pubbliche fossero tenute a dotarsi di Piani di eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici già esistenti non conformi alle prescrizioni del D.P.R. 384/1978.
- il D.M. n. 236 del 14 giugno del 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Gli edifici a cui si riferisce il D.M. sono sia di proprietà privata che pubblica, possono avere destinazione d’uso sia residenziale che pubblico, come ad esempio: teatri, uffici, cinematografi, centri commerciali, negozi, sale riunioni, alberghi, ristoranti e locali notturni. In tale D.M., vengono disciplinati gli interventi per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche anche di beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo storico ed artistico.
- La Legge n.104 del 1992 Conosciuta come “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” le cui finalità sono: garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, promuovendone la piena integrazione nella società; prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo umano, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività. Tale legge, negli ultimi articoli, regola dettagliatamente il tema del superamento delle barriere architettoniche: l’articolo 23 riguarda la “Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”, mentre l’articolo 24 tratta della “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.”
- il D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.” All’articolo 1, comma 2, introduce la definizione di barriera architettonica – come oggi la conosciamo – come segue:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta, o impedita in forma permanente, o temporanea;
- gli ostacoli che limitano, o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature, o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- Il D.P.R. 380 del 2001 meglio conosciuto come il “Testo Unico in materia di edilizia”, che ha unificato in un solo corpo legislativo tutte le disposizioni mirate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e che stabilisce i criteri per la definizione di opere – sia negli edifici pubblici che privati aperti al pubblico – difformi rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero tutte quelle che impediscano la fruibilità a persone disabili (dichiarazione di inagibilità ai sensi dell’art. 82, comma 6, del presente D.P.R.).
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
- A richiedere agli uffici tecnici la realizzazione di uno studio di fattibilità per l’abbattimento delle barriere di accesso al belvedere Lina Volonghi ed a realizzare l’opera
Genova 07/05/2019